• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Please install Flash and turn on Javascript.

La nuova Legge Regionale sul Patrimonio Speleologico Pugliese PDF Stampa E-mail
Indice
La nuova Legge Regionale sul Patrimonio Speleologico Pugliese
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8
Pagina 9
Pagina 10
Pagina 11
Pagina 12
Pagina 13
Tutte le pagine

La nuova stesura del Disegno di Legge ricevuta il 1 Dicembre 2008 dallo staff tecnico dell'Ufficio Parchi della Regione Puglia con gli emendamenti recepiti durante l'incontro svoltosi alla Regione Puglia il 13 Novembre 2008 tra i rappresentanti del Centro Speleologico dell'Alto Salento (Giuseppe Palmisano e Silvio Laddomada), l'Assessore Regionale all'Ecologia Prof. Michele Losappio e il Presidente della V Commissione Prof. Pietro Mita.

 

“Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e ipogeo”

                                                                      All’attenzione di
                                                                                             Prof. Michele LOSAPPIO
                                                                                             Assessore Regionale all’Ecologia

                                                                                              Prof. Pietro MITA
                                                                                              Presidente V° Commissione Permanente

                                                                                              Egregi Membri della Commissione Permanente

                                                                                                                                                     REGIONE PUGLIA

 Si sottopongono alla Vostra attenzione una serie di emendamenti e proposte al Disegno di Legge che mira all’adeguamento della vecchia L.R. 32/86 “Tutela e salvaguardia del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia”:

 N. B.: in rosso il testo emendato, in blu quello proposto in sostituzione

 
Premessa: Titolo della Legge

 

Schema del Disegno di Legge redatto dall’Assessorato Regionale all’Ecologia

Proposta di emendamento sostitutivo

del Centro Speleologico dell’Alto Salento

Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e ipogeo

Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche

Annotazioni:

 Assunto che lo scopo della nuova proposta legislativa sia l’attualizzazione della Legge Regionale n° 32 dell’86, definita genericamente Legge per la Speleologia, si ritiene che il titolo debba contenere le credenziali della norma ed individuare precisamente l’oggetto dell’interesse pubblico. Pertanto si sottopongono le seguenti riflessioni:

1. Il patrimonio speleologico, la sua tutela e lo sviluppo della speleologia vengono menzionati nel testo degli articoli proposti, mentre nella vecchia norma erano l’oggetto della Legge ed espressi, in principio, nel titolo. Tale cambiamento lascia desumere che essi siano divenuti oggetti secondari, mentre in evidenzia emerge il patrimonio geologico e quello definito, genericamente, ipogeo.

Le cavità naturali e le grotte sono certamente fenomeni ipogei, come ipogei sono le chiese basiliane, le abitazioni rupestri, le cisterne, i pozzi, le cave sotterranee. Anche un garage, al limite, potrebbe essere un fenomeno ipogeo. Il titolo, se volesse correttamente corrispondere alle intenzioni di aggiornare la vecchia legge,  dovrebbe almeno citare il patrimonio carsico-spelologico e ipogeo.

2. Il termine “geologico” nel titolo della Legge e nel corpo del testo, induce a pensare che anche le dune costiere, le paludi, i pianori alluvionali, le formazioni geologiche subappeniniche, etc. debbano rientrare tra gli oggetti di competenza di questa norma legislativa. Le morfologie menzionate sono tutte degne di tutela, ma mischiando il fenomeno carsico con tutti gli altri aspetti geologici della Regione, che nulla hanno a che fare con la speleologia ed il carsismo, si corre il rischio di produrre tutto tranne che un’aggiornamento della legge per la tutela delle grotte e delle aree carsiche.

Qual è l’obiettivo ? Eliminare la L.R. 32/86 che si chiamava Tutela e salvaguardia del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia, oppure contestualizzare la necessità della tutela e valorizzazione tra gli obiettivi della Regione, anche alla luce dei recenti strumenti urbanistici del territorio ?

3. Alla luce delle altre legislazioni regionali italiane un titolo inequivoco potrebbe essere: “Tutela e valorizzazione del patrimonio spelologico e delle aree carsiche”.

Diverse altre Regioni hanno adottato un titolo in questi termini.


Articolo 1: Obiettivi

 

Schema di Disegno di Legge

Proposta di emendamento sostitutivo

1. La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, in virtù dei principi già espressi con la LR n.32 del 03 ottobre 1986 e nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004 sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della Legge 27 maggio 2005, n. 104 di recepimento dell’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), del D.L.vo 22 maggio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., nonchè della LR n. 19 del 24 luglio 1997;

a.        riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico1 ad essa collegato, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;

b.        promuove la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile nell’ambito della conservazione del bene, e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici e carsici2;

c.        garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e artificiali, della fauna ipogea, anche attraverso iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta fruizione.

2. La Regione promuove, anche mediante l’adozione di appositi provvedimenti e l’approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:

a.        il miglioramento della conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico e ipogeo3 regionale e della fauna ipogea;

b.        l’accertamento dello stato dei geositi e dell’ambiente carsico4;

c.        l’aggiornamento del catasto delle grotte e delle cavità e del catasto dei geositi5;

d.       la conoscenza6, la fruizione pubblica sostenibile in funzione della conservazione del bene, e l’utilizzo didattico del patrimonio geologico e ipogeo.

3. La Regione promuove e sostiene:

a.        l’organizzazione delle attività di studio, ricerca, tutela e conservazione dei geositi, delle grotte e dei sistemi carsici e della fauna ipogea7;

b.        la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell’ambito dei gruppi associati alla Federazione Speleologica Pugliese o di altri enti ed organismi8 riconosciuti dalla Regione Puglia;

  1. le attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio ipogeo.

1. La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l’obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, in virtù dei principi già espressi con la LR n.32 del 03 ottobre 1986 e nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004 sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della Legge 27 maggio 2005, n. 104 di recepimento dell’Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), del D.L.vo 22 maggio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., nonchè della LR n. 19 del 24 luglio 1997;

a.        riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geo-carsico ad essa collegato, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;

b.        promuove la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile nell’ambito della conservazione del bene, e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse carsico, delle grotte naturali e degli ipogei artificiali di particolare importanza culturale e antropica;

c.        garantisce la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale delle zone carsiche, delle cavità naturali e artificiali, della fauna ipogea, anche attraverso iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta fruizione.

2. La Regione promuove, anche mediante l’adozione di appositi provvedimenti e l’approvazione di programmi, azioni, interventi e progetti:

a.        il miglioramento della conoscenza e la conservazione del patrimonio geo-carsico regionale e della fauna ipogea;

b.        l’accertamento dello stato dei patrimoni, ovvero delle grotte naturali e artificiali e delle aree carsiche di particolare valore ambientale, culturale e scientifico;

c.        l’aggiornamento del catasto delle cavità naturali, artificiali e delle aree carsiche;

d.       la fruizione pubblica sostenibile in funzione della conservazione del bene, e l’utilizzo didattico del patrimonio geologico e ipogeo.

3. La Regione promuove e sostiene:

a.        l’organizzazione delle attività di studio, ricerca, tutela e conservazione delle cavità naturali, artifciali, delle aree carsiche e della fauna ipogea;

b.        la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell’ambito dei gruppi associati alla Federazione Speleologica Pugliese, alla Società Speleologica Italiana o di altri enti ed organismi riconosciuti dalla Regione Puglia;

c.        le attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio ipogeo.

Annotazioni:

 1) Il termine generico geologico viene specificato in geo-carsico in attinenza alla specificità della norma.

2) Al fine di evitare incongruenze e significati ripetuti vengono specificati nel dettaglio gli interessi pubblici e cioè i luoghi carsici, le cavità naturali e gli ipoegei artificiali di particolare importanza culturale e antropica.

3) Emendamento citato, 1).

4) Il significato come tout-court espresso dell’accertamento dello stato dei geositi e dell’ambiente carsico, potrebbe porre dubbi di realizzazione, data la grande estensione del patrimonio, e potrebbe perdere di efficacia in mancanza di una selezione delle priorità. L’emendamento integrativo definirebbe con maggior precisione il perimetro della promozione regionale. 

5) In accordo all’art. 3 della LR 32/86, e quanto sopra già espresso, al catasto delle grotte e delle aree carsiche, si aggiunge il catasto delle cavità artificiali. Queste infatti, rappresentano una peculiarità regionale che trova un progressivo interesse di studio e ricerca per i suoi valori culturali, antropici, quando non architettonici. Il catasto delle cavità artificiali è già oggi un’estensione di quello delle grotte naturali ed attualmente affidato alle cure delle Federazione Speleologica Pugliese, secondo un uniforme progetto nazionale gestito dalla Società Speleologica Italiana. Per quanto attiene poi, al termine geositi, la genericità del termine e l’estensione del significato, propone l’adozione, già in uso, di aree carsiche.

6) Il termine conoscenza è già citato alla lettera a) del punto 2. e pertanto se ne propone la soppressione.

7) Emendamento citato, 4).

8) La Federazione Speleologica Pugliese rappresenta la maggiore istanza rappresentativa degli spelologi regionali. Essa fà riferimento ad una organismo nazionale, la Società Speleologica Italiana, che indirettamente, senza ledere le autonomie locali, sovrintende e coordina le linee guide della spelologia italiana. Considerando che a norma del diritto civile, i gruppi spelologici sono di fatto delle libere associazioni, una maggiore definizione della lettera b) del punto 3. eviterebbe contenziosi di selezione, in quanto l’attuazione pratica della nuova Legge Regionale verrebbe garantito dalle capacità di ricerca, lavoro e produzione sul territorio, piuttosto che dal monopolio di rappresentanza.

 



Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Giugno 2009 22:23